Massima

In caso di frode informatica tramite l’uso illecito dell’identità digitale della vittima, quando l’imputato, dopo aver ottenuto fraudolentemente i codici segreti del conto corrente, effettua un bonifico a favore di un conto “on-line” a lui intestato, la competenza territoriale si stabilisce secondo il criterio residuale dell’art. 9, comma 2, c.p.p. Questo perché, operando sul “web” e utilizzando un conto “on-line”, non è possibile determinare il luogo della condotta criminosa né quello in cui è stato ottenuto il profitto.

Supporto alla lettura

LA COMPETENZA  NEL PROCEDIMENTO PENALE 

La competenza nel procedimento penale è disciplinata dagli artt.4 ss. [Libro I, Titolo I, Capo II c.p.p.]. In linea generale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [art.4 c.p.p.].

Si distingue, rispettivamente, tra competenza per materia (o ratione materiae); competenza per territorio (o ratione loci) e competenza per connessione. Ad essi va aggiunta, altresì, la competenza per funzione, che , correlata ai tre predetti criteri di cui occorre il previo accertamento, individua il giudice competente in base alla funzione da questi svolta nell’ambito di un medesimo procedimento.

  • Competenza per materia: si applica il criterio qualitativo (che tiene conto del tipo di reato), oltre al criterio quantitativo (che ha invece riguardo al livello della pena edittale) [artt.5-6 c.p.p.]
  • Competenza per territorio: si applica il criterio del luogo in cui il reato è stato consumato [art. 8 comma 1 c.p.p.]. Ad essa seguono altre regole di carattere generale che derogano al criterio del locus commissi delicti in ragione della particolare configurazione della fattispecie criminosa [art.8 commi 2,3,4 c.p.p.], nonché talune regole suppletive che consentono l’individuazione del giudice territorialmente competente quando non è possibile applicare le regole generali [artt.9-11 bis c.p.p.]
  • Competenza per connessione: criterio autonomo di attribuzione della competenza, comportando il confluire davanti ad unico giudice di procedimenti che, in base ai criteri di competenza per materia o per territorio, sarebbero attribuiti a giudici diversi. [artt. 12-16 c.p.p.]

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Brescia, all’esito dell’udienza preliminare nei confronti di (omissis), imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640-ter, comma 3, cod. pen., ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Torino.

Il (omissis) era accusato del reato di frode informatica per essersi procurato l’ingiusto profitto consistito nella somma di Euro 1.501,00, con corrispondente danno per (omissis). Questi, dopo essere stato contattato da (omissis) tramite messaggio, era stato indotto ad indicare i dati di accesso al proprio conto corrente “cliccando” su un link, e quindi a comunicare gli ulteriori dati ad un falso operatore da cui veniva contattato. Ottenuti tali dati, l’imputato si introduceva sul conto corrente della persona offesa ed eseguiva un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente on line a sé intestato, dell’importo di 1,501,60 euro, Secondo il GIP del Tribunale di Brescia, la competenza per territorio in ordine a tale reato doveva essere determinata ai sensi dell’art. 9, comma 2, cod. pen., e dunque spettava al Tribunale di Torino, non potendo trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità in tema di ricarica di poste pay, che individua il luogo di consumazione del reato in quello in cui la persona offesa ha proceduto ad effettuare il versamento sulla carta, operazione che realizza il contestuale conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della persona offesa. Nella specie, l’azione delittuosa era stata commessa interamente “da remoto” da parte dell’agente, mentre la persona offesa non aveva svolto alcuna attività distrattiva delle proprie risorse, essendosi limitata ad accedere ad un link, e a dare le proprie chiavi di accesso al sistema.

2. Il GIP presso il Tribunale di Torino ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo doversi applicare nella fattispecie la giurisprudenza di legittimità in tema di truffa on line mediante ricarica di carta poste pay, sul presupposto che nella specie il bonifico era stato effettuato con modalità istantanea (“instant payment”) ad essa assimilabile. Pertanto, il luogo di consumazione del reato doveva essere individuato in quello in cui la persona offesa aveva effettuato il pagamento, che nella specie era Brescia.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Torino.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. Esso, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del GIP presso il Tribunale di Torino.

2. Il luogo di commissione del reato di truffa informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. è stato individuato da questa Corte in relazione al conseguimento del profitto e al correlativo danno. Si è infatti affermato che tale reato ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Rv. 278518 – 01, la quale ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto).

3. Il GIP di Torino, nel sollevare il conflitto negativo di competenza, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di truffa realizzata mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, la quale è caratterizzata dal fatto che è la stessa persona offesa ad effettuare il versamento di denaro che realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 – 01; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Rv. 277861 -01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429 – 01).

Secondo il GIP tale giurisprudenza sarebbe applicabile anche nel caso in esame, in cui il pagamento in favore dell’imputato è avvenuto mediante bonifico istantaneo, e perciò assimilabile al pagamento effettuato su carta ricaricabile, dal momento che il trasferimento del denaro in favore del destinatario avviene in via immediata e irreversibile.

4. Tali argomentazioni non colgono nel segno.

Invero, benché il trasferimento della somma di denaro in favore dell’imputato sia avvenuto secondo la modalità “instant payment”, ciò che assume valore determinante ai fini della individuazione del giudice competente per territorio è, non solo la circostanza che l’imputato abbia conseguito l’immediata e irrevocabile disponibilità del denaro, ma altresì il fatto che caratterizza specificamente la fattispecie in esame è che l’atto di disposizione patrimoniale non è stato posto in essere dalla persona offesa (come nel caso del pagamento su carta ricaricabile), ma è stato effettuato da parte dello stesso imputato, il quale si era fraudolentemente procurato i codici di accesso al conto della vittima e, accedendo ad esso, aveva effettuato un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente online a lui stesso intestato. In sostanza, l’atto dispositivo che ha determinato il conseguimento del profitto e il correlativo depauperamento della persona offesa è interamente ascrivibile alla condotta dell’imputato.

Avendo questi operato via Internet, non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa, né quello in cui è stato conseguito il profitto, con la conseguenza che la competenza va determinata ai sensi dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. in base al luogo di residenza dell’imputato, che risulta rientrare nel circondario del Tribunale di Torino.

5. Il conflitto negativo deve pertanto essere risolto a favore del GIP di Torino.

P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2024.

Allegati

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