SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2017, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio eletto presso lo studio (omissis) in Venezia, (omissis);
contro
Ministero dell’Interno-Questura di (omissis), non costituito in giudizio;
nei confronti
(omissis), non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento questorile di ammonimento e del relativo verbale di esecuzione del Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine presso la Questura di (omissis).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 novembre 2024 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso all’esame l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Questore di (omissis) ha adottato nei suoi confronti un decreto di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 convertito nella l. n. 38/2009, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Ministero dell’Interno e la controinteressata, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 novembre 2024, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Com’è noto, l’ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. In ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 del decreto legge n. 11/2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato.
Il decreto legge n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, ha inserito nel codice penale l’art. 612-bis cod. pen., rubricato “Atti persecutori”, che punisce con pena detentiva la condotta di chi “con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
In relazione a tale fattispecie di reato lo stesso decreto legge n. 11/2009 ha previsto il potere di ammonimento del Questore. In particolare l’art. 8 del decreto legge n. 11/2009 dispone che:
“1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”.
In particolare la giurisprudenza ha precisato che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, essendo preordinato a impedire che gli atti persecutori siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599).
Inoltre – proprio perchè il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 del decreto legge n. 11/2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. – il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Pertanto, ai fini dell’ammonimento non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura (ex multis, T.R.G.A. Trento, 8 maggio 2020, n. 56).
Nel caso di specie, tuttavia, dall’esame degli atti di causa non emergono comportamenti autenticamente persecutori del ricorrente, suscettibili di ingenerare nella controinteressata un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
Il ricorrente si è limitato a frequentare i bar in cui lavorava la controinteressata, corteggiandola indubbiamente a lungo e, talvolta, in modo insistente, ma mai volgare né tampoco minaccioso.
I corteggiamenti del ricorrente sono sempre avvenuti in luoghi aperti al pubblico (pubblici esercizi), alla presenza di altre persone – amici, clienti del bar o baristi/camerieri – e non hanno mai assunto toni oltraggiosi o minacciosi.
I gesti compiuti dal ricorrente all’interno dei bar nel tentativo di conquistare la A. (consegna di rose per il compleanno; messa a disposizione di un buono di € 500 da spendere in gioielleria), pur avendo potuto creare imbarazzo o fastidio nella controinteressata, valutati nello specifico contesto e alla stregua dell’id quod plerumque accidit, sono da considerare innocui e inoffensivi.
Gli unici contatti privati tra il ricorrente e la controinteressata sono avvenuti “a distanza”, attraverso messaggi telefonici o telematici con i quali, spesso in concomitanza con festività o ricorrenze (es. San Valentino, 8 marzo), lo (omissis) manifestava alla (omissis) il proprio innamoramento.
Non consta che lo (omissis) abbia inviato alla (omissis) messaggi volgari o a sfondo sessuale.
Neppure risulta che il ricorrente abbia mai aspettato la ricorrente all’ingresso e/o all’uscita del luogo di lavoro né tampoco sotto casa o in altri luoghi né che egli sia mai avvicinato al figlio della (omissis) e/o al di lei compagno.
Non vi sono, insomma, elementi obiettivi per ritenere che il corteggiamento (fenomeno naturale ed ineliminabile nella vita di relazione), pur insistente, del ricorrente abbia ingenerato un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella controinteressata, considerato, altresì, che, secondo quanto risulta dagli atti, costei, pur dopo qualche titubanza, ha accettato di buon grado un regalo del ricorrente (buono di € 200,00 da spendere in un negozio di abbigliamento), lo ha reso partecipe delle proprie disavventure imprenditoriali e delle proprie difficoltà economiche (circostanza che denota come tra i due si fosse creata una certa confidenza) e, comunque, quando ha voluto, ha sempre dimostrato di sapersi “smarcare” agevolmente dalle avance dello (omissis), respingendo i suoi inviti a cena, facendogli servire le consumazioni da una collega, bloccando il suo numero di cellulare et similia.
Alla luce delle suesposte considerazioni – preso atto che la P.A. e la controinteressata hanno rinunciato a difendere il provvedimento impugnato dalle censure attoree, rilevato che dagli atti di causa risulta che i corteggiamenti del ricorrente sono definitivamente cessati il 28 gennaio 2017, allorchè lo (omissis) veniva a conoscenza del sopravvenuto fidanzamento della (omissis), ritenuto che i comportamenti posti in essere dal ricorrente, pur avendo infastidito la (omissis), non abbiano assunto una gravità tale da poter essere qualificati alla stregua di veri e propri atti persecutori – il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’indubbia peculiarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e della controinteressata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
