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T.A.R. Bologna (Emilia Romagna) sez. II, 08/01/2022, n. 5

Massima

In una situazione di emergenza sanitaria, l’interesse pubblico alla salute collettiva prevale sull’interesse privato di svolgere attività sportive, anche a livello professionale.

Supporto alla lettura

INTERESSE PUBBLICO

Si tratta di un concetto fondamentale nel diritto amministrativo che lo Stato o un’altra entità pubblica persegue nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Si presume essere a vantaggio della collettività nel suo insieme e che giustifica l’azione amministrativa (es. l’imposizione di limitazioni ai diritti individuali, come nel caso dell’espropriazione per pubblica utilità).

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto da
Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Bologna, non costituito in giudizio;

nei confronti

Societa’ Bologna Fc 1909, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento della AUSL di Bologna 5 gennaio 2021 prot. n. (omissis)/2022, nella parte in cui dispone “che tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2021 e comunque per ognuno dei componenti valgono le suddette prescrizioni fino alla risoluzione completa dei relativi provvedimenti”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

-rilevato peraltro che nell’attuale, straordinaria , grave e tuttora irrisolta(da due anni) emergenza sanitaria risulta necessariamente prevalente –nella presente fase processuale d’urgenza- la tutela dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo fatto valere in giudizio dalla società ricorrente;

 

P.Q.M.

Rigetta l’istanza predetta in quanto manifestamente inaccoglibile ,allo stato;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 febbraio 2022 ,nel doveroso rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente;

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna il giorno 7 gennaio 2022.

Allegati

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