DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto da
Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Bologna, non costituito in giudizio;
nei confronti
Societa’ Bologna Fc 1909, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della AUSL di Bologna 5 gennaio 2021 prot. n. (omissis)/2022, nella parte in cui dispone “che tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2021 e comunque per ognuno dei componenti valgono le suddette prescrizioni fino alla risoluzione completa dei relativi provvedimenti”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
-rilevato peraltro che nell’attuale, straordinaria , grave e tuttora irrisolta(da due anni) emergenza sanitaria risulta necessariamente prevalente –nella presente fase processuale d’urgenza- la tutela dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo fatto valere in giudizio dalla società ricorrente;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza predetta in quanto manifestamente inaccoglibile ,allo stato;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 febbraio 2022 ,nel doveroso rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente;
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna il giorno 7 gennaio 2022.
