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T.A.R. Venezia (Veneto) sez. I, 10/01/2022, n. 72

Massima

L’istituzione scolastica non può precludere in via generalizzata la possibilità di uscita autonoma da scuola per gli alunni minori di 14 anni. Tale facoltà, riconosciuta ai genitori dall’art. 19-bis del D.L. 148/2017, si inserisce nel percorso di autoresponsabilizzazione del minore e rientra nell’esercizio della responsabilità genitoriale, la quale si esplica nella valutazione del grado di maturità del figlio e nell’affidamento riposto nel suo comportamento al di fuori del contesto scolastico. Pertanto, il regolamento d’istituto che vieti indiscriminatamente l’uscita autonoma degli alunni infraquattordicenni, senza contemplare la possibilità di una valutazione caso per caso delle istanze presentate dai genitori, è illegittimo.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2020, proposto da
(omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato (omissis) in (omissis) Mestre, via (omissis);

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro – legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di (omissis), domiciliataria ex lege, con sede in (omissis), (omissis);
(omissis) “(omissis)” – (omissis), non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della delibera del (omissis) dell’(omissis) “(omissis)” di (omissis), nella parte in cui il citato organo ha deliberato di “modificare ed integrare il Regolamento di istituto sezione (omissis) all’art. 6”, a firma del (omissis);

– in parte qua del Regolamento di (omissis);

– della delibera n. (omissis) del (omissis) dell’(omissis) “(omissis)” di (omissis) avente ad oggetto “approvazione (omissis)”, a firma del (omissis);

– se ed in quanto necessario, della delibera (omissis) del (omissis) dell’(omissis) “(omissis)” di (omissis) avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Ricorso avverso delibera (omissis)”, a firma del (omissis);

– di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 – tenutasi in videoconferenza – il dott. Nicola Bardino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono tutti genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, di alunni frequentanti le (omissis) facenti parte dell’(omissis) Statale (omissis), tutte ubicate nel (omissis) di (omissis); impugnano la deliberazione del (omissis), di cui in epigrafe, con la quale il (omissis) ha modificato il regolamento della (omissis) prevedendo che, indipendentemente, dall’iscrizione alle (omissis), “gli alunni della (omissis) dovranno essere presi in consegna, all’uscita del (omissis), dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata”.

Fino all’adozione di tale modificazione delle disposizioni regolamentari – spiegano i ricorrenti -, gli alunni delle classi (omissis), quando autorizzati dai genitori, beneficiavano della possibilità di uscire autonomamente dalle rispettive scuole. L’art. 6 del Regolamento di (omissis), nel testo previgente, nel secondo comma stabiliva che, diversamente da quanto previsto per gli alunni delle classi (omissis), “gli alunni delle classi (omissis) potranno uscire da soli alla fine dell’orario scolastico se il genitore ne farà richiesta scritta e motivata al (omissis). Tale richiesta dovrà essere presentata, da parte del genitore, all’inizio di ogni anno scolastico”.

La nuova versione del Regolamento faceva quindi venir meno ogni distinzione fondata sull’età e la classe frequentata da ciascun alunno, stabilendo in via generale il divieto di uscita autonoma per tutti gli iscritti alla (omissis), imponendo ai genitori degli iscritti alle classi (omissis) di prenderli in consegna all’uscita di scuola, personalmente o tramite persona “espressamente delegata”, senza possibilità di deroga (diversamente da quanto stabilito negli anni scolastici precedenti).

2. Avverso tale deliberazione, che i ricorrenti ritengono leda l’organizzazione della vita familiare e delle proprie occupazioni, perché imporrebbe gravosi spostamenti all’interno del (omissis) di (omissis) così da interferire pesantemente con gli orari di lavoro, sono proposti in questa sede i seguenti motivi di impugnazione:

(1) Eccesso di potere per violazione di legge e, in particolare, dell’art. 19-bis del D.L. 148/2017, convertito in Legge 172/2017. Violazione degli articoli 147 e 315-bis c.c.. Violazione dell’art. 3 della L.N. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Manifesta illogicità. La disposizione regolamentare approvata dall’(omissis) si porrebbe in contrasto con il principio riconducibile all’art. 19 bis del d.l. n. 148 del 2017, inserito in sede di conversione dalla legge n. 172 del 2017, secondo il quale l’uscita autonoma degli alunni iscritti nelle classi (omissis) non è di per sé preclusa ma è semmai suscettibile di autorizzazione individuale, a richiesta dei genitori, in considerazione dell’età e del grado di maturazione raggiunto da ciascun studente;

(2) Eccesso di potere per violazione e vizio del procedimento. L’ordine del giorno della seduta del (omissis) del (omissis), nella quale è stata adottata la deliberazione oggetto di gravame, non avrebbe contemplato la modificazione del regolamento, intesa a precludere l’uscita autonoma degli alunni frequentanti le classi (omissis), approvata in tale sede. Ciò avrebbe precluso ai componenti dell’organo collegiale di approfondire preventivamente la questione, anche mediante il confronto con i genitori, minando l’attendibilità del voto – favorevole alla modifica – successivamente espresso.

3. Con il ricorso sono impugnate inoltre le deliberazioni del (omissis) (omissis) con le quali rispettivamente è stato dichiarato esecutivo il verbale di (omissis) ed è stato rigettato il ricorso formulato da alcuni genitori, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del d.P.R. n. 275 del 1999, avverso la contestata modificazione del regime dell’uscita di scuola degli alunni delle classi (omissis).

Con i motivi dedotti avverso la legittimità di tali deliberazioni – Eccesso di potere per violazione di legge e, in particolare, dell’art. 19-bis del D.L. 148/2017, convertito in Legge 172/2017. Violazione degli articoli 147 e 315-bis c.c.. Violazione dell’art. 3 della L.N. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Manifesta illogicità – i ricorrenti lamentano sostanzialmente l’illegittimità derivata e il difetto di motivazione.

4. Con ordinanza (omissis), questa Sezione ha accolto l’istanza di cautelare formulata dai ricorrenti, disponendo “il riesame da parte dell’Amministrazione degli atti impugnati, nella parte in cui non consentono la valutazione, caso per caso, delle istanze individuali (formulate dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184) di uscita autonoma al termine dell’orario delle lezioni, da parte degli alunni iscritti alle classi (omissis) della (omissis), ‘in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto [anche locale], nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione’, a norma dell’art. 19 bis, D.L. n. 148 del 2017, nonché, se del caso, sulla base delle eventuali disposizioni, anche di natura emergenziale, intervenute successivamente alla proposizione del gravame”;

Con (omissis), dava esecuzione a quanto disposto con la suddetta ordinanza limitandosi a sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati, senza pertanto provvedere al loro riesame, ritenendo di attendere l’esito del giudizio.

5. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito.

6. Infine, chiamata all’udienza pubblica del 26 maggio 2021, la causa era trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo d’impugnazione, il cui carattere assorbente consente di prescindere dall’esame del secondo, diretto a censurare limitati aspetti procedurali che avrebbero inficiato, sotto il profilo della motivazione, il deliberato.

7.1 Ritiene in particolare il Collegio di dover confermare l’orientamento assunto nell’ambito della pronuncia cautelare.

Deve essere infatti ricordato che l’art. 19 bis, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, inserito in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della legge n. 172 del 2017, stabilisce che “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.

Alla stregua della disposizione richiamata, l’uscita autonoma degli alunni costituisce un elemento cruciale del processi di crescita personale volto ad alimentare i meccanismi di auto-responsabilizzazione del minore, sicché essa è da ritenere parte del percorso formativo, in quanto funzionale al raggiungimento dell’autonomia personale.

7.2 Ogni predeterminazione che, come nel caso di specie, sia diretta ad escludere indiscriminatamente l’esercizio di tale facoltà, si dimostra perciò in antitesi con la funzione formativa insita nel rilascio, da parte dei genitori, dell’autorizzazione individuale all’uscita in autonomia dall’(omissis) scolastico. Autorizzazione che, a ben vedere, costituisce esercizio della responsabilità genitoriale, poiché si traduce, come traspare dalla disposizione richiamata, nella sintesi tra la valutazione del grado di maturità raggiunto dal minore infratredicenne, da un lato, e l’affidamento, dall’altro lato, che i genitori ripongano nel comportamento assunto dall’alunno, non più soggetto a vigilanza, all’esterno dei locali dell’istituto, così da avviare, in accordo con l’autorità scolastica, un percorso di progressivo affrancamento che abbia come approdo ideale l’affermazione nel corso dell’adolescenza dei diritti connessi alla manifestazione della propria volontà e al compimento consapevole delle scelte di vita, con il sostegno (e non più con la mera autorizzazione) materiale e morale della famiglia.

7.3 In questo quadro, la deliberazione impugnata, in quanto istitutiva di un regime di generalizzata preclusione all’uscita in autonomia degli alunni minori degli anni quattordici, si dimostra dunque illegittima, dal momento che, alle condizioni e per le finalità stabilite dall’art. 19 bis, del d.l. n. 148 del 2017, l’uscita in autonomia del minore può sempre essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, quando essi tengano in considerazione l’età degli alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico.

8. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo di impugnazione, nonché, in via derivata, al terzo, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe descritti, restando peraltro intatto il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, nell’osservanza dei principi sin qui enunciati.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 – tenutasi in videoconferenza – con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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