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Cassazione penale sez. III, 28/06/2016, n.36867

Massima

Secondo l’art. 8 del d.lgs. n. 8 del 2016, le disposizioni che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, a meno che il procedimento penale non sia stato concluso con una sentenza o un decreto irrevocabili. In tal caso, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto. Inoltre, l’art. 9 stabilisce che gli atti dei procedimenti penali per reati trasformati in illeciti amministrativi devono essere trasmessi all’autorità competente, salvo che il reato sia prescritto o estinto.

Supporto alla lettura

ATTI OSCENI 

L’ art. 527 c.p. dispone che:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309″

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il comma 1 dell’ art. 527 c.p., che ha perso la sua qualità di reato divenendo un illecito amministrativo. Dunque, la rilevanza penale è limitata alla sola ipotesi di cui al comma 2, cioè quando gli atti osceni sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/5/2015 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato (omissis) colpevole del reato p. e p. dall’art. 527 c.p. – perchè dopo aver estratto il proprio membro si masturbava in corrispondenza del passaggio delle studentesse – e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione convertita in Euro 3.420,00 di multa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’imputato, tramite difensore fiduciario.

Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., nonostante la particolare tenuità del fatto, a fronte di un comportamento del tutto occasionale, la circostanza che l’atto di autoerotismo fosse stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità, dopo il tramonto (alle ore 18,30 del (omissis)) e che la prossimità alla cittadella universitaria non dimostrava la intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse.

Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare ed assorbente, va rilevata l’intervenuta abolitio criminis, per effetto del D.Lgs. 15 gennaio 2015, n. 8, art. 2, comma 1, lett. A), del reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p. (Capo B),in quanto il fatto è ora soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 30.000.

Ai sensi dell’art. 8 del decreto citato, le disposizioni del decreto, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e, ai sensi del successivo art. 9 citato, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Ne consegue, che la sentenza impugnata in parte qua va annullata senza rinvio, perchè il fatto di cui sopra non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione dell’aumento di pena di mesi due di reclusione applicato per la continuazione con il reato contestato al capo A) dell’imputazione.

Deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di sua competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di competenza.Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

Allegati

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