Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’imputato, tramite difensore fiduciario.
Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., nonostante la particolare tenuità del fatto, a fronte di un comportamento del tutto occasionale, la circostanza che l’atto di autoerotismo fosse stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità, dopo il tramonto (alle ore 18,30 del (omissis)) e che la prossimità alla cittadella universitaria non dimostrava la intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse.
Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Ai sensi dell’art. 8 del decreto citato, le disposizioni del decreto, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e, ai sensi del successivo art. 9 citato, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Ne consegue, che la sentenza impugnata in parte qua va annullata senza rinvio, perchè il fatto di cui sopra non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione dell’aumento di pena di mesi due di reclusione applicato per la continuazione con il reato contestato al capo A) dell’imputazione.
Deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di sua competenza.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016