Massima

La differenza tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza risiede nel fatto che i primi violano in modo grave e intenso il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto o stimolando desideri erotici, mentre i secondi danneggiano il comune senso del decoro, provocando fastidio e disapprovazione.

Supporto alla lettura

ATTI OSCENI 

L’ art. 527 c.p. dispone che:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309″

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il comma 1 dell’ art. 527 c.p., che ha perso la sua qualità di reato divenendo un illecito amministrativo. Dunque, la rilevanza penale è limitata alla sola ipotesi di cui al comma 2, cioè quando gli atti osceni sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine l’odierno imputato veniva citato a giudizio da vanti al Tribunale di Udine per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

All’udienza dibattimentale di data 5 luglio 2021 la difesa munita di procura speciale chiedeva la definizione del processo con rito abbreviato; ammesso l’imputato al rito richiesto, all’odierna udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

Indi le parti discutevano la causa concludendo come da verbale di udienza ed il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.

Diritto
Motivi della decisione
Dovrà essere pronunciata sentenza di assoluzione dell’odierno imputato dal reato di rubrica, previa riqualificazione ai sensi dell’art.726 c.p. (…), in sede di sommarie informazioni rese in data 25 luglio 2020, aveva premesso che da qualche tempo la sua fidanzata (…) gli aveva segnalato la presenza di un uomo di circa 50-60 anni che si aggirava sulla sponda est del lago dei Tre Comuni, sito in località Alesso di Trasaghis; in sintesi, aveva riferito che la sua fidanzata gli aveva raccontato di essersi accorta che ogniqualvolta si trovava sulla spiaggetta di fronte al lago, il soggetto in questione stazionava nelle vicinanze, vestito con pantaloncini corti e maglietta, aggiungendo di aver notato che lo stesso spesso si allontanava verso le siepi per dimenarsi il pene.

(…) aveva aggiunto che in data 25 luglio 2020 la sua fidanzata gli aveva segnalato che in quella giornata si sarebbe recata presso la spiaggetta, unitamente a suo figlio e all’amica (…); verso le ore 15.20 si era quindi diretto verso la spiaggetta della sponda est del lago con l’intento di raggiungere la sua famiglia e in quella circostanza aveva notato il soggetto descritto dalla sua fidanzata (vestito con pantaloncini di colore blue scuro e maglietta di colore viola) fermo nei pressi di una bicicletta; lo stesso rivolgeva lo sguardo verso alcune ragazze che prendevano il sole in riva al lago e con la mano destra si toccava le parti intime, senza abbassarsi i pantaloncini.

(…) aveva aggiunto di avere raggiunto l’uomo, dopo che questi si era allontanato in sella alla sua bicicletta; gli aveva rivolto la domanda “cambi zona”, e l’uomo aveva risposto “perché?”; a fronte della domanda “ti piacciono i bambini?” l’uomo era sceso dalla bicicletta ed aveva tentato di colpire con un calcio il (…), che lo aveva spinto a terra, rivolgendogli la frase “stai lontano, adesso hai finito di farti le seghe guardando i bambini, adesso chiamo i carabinieri”

Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Stazione di Osoppo, che avevano identificato il (…), che aveva chiesto l’intervento, e l’odierno imputato, che, sprovvisto di documenti, aveva dichiarato le proprie generalità in (…), nato a Gemona il (…).

Erano quindi state sentite a sit (…) e (…).

(…), fidanzata di (…), aveva confermato che da una ventina di giorni circa era solita frequentare il lago dei Tre Comuni in compagnia di suo figlio e dell’amica (…); in tali circostanze aveva notato la presenza di un uomo, di circa 50-60 anni, vestito con pantaloncini corti e maglietta, in sella ad una bicicletta tipo montain bike, che si aggirava a velocità ridotta come se stesse cercando qualcosa.

La teste aveva aggiunto che circa dieci giorni prima aveva notato due giovani che prendevano il sole e che si spalmavano la crema reciprocamente, mentre era sopraggiunto l’uomo in questione che dopo avere osservato le due ragazze si era fermato e si era appartato dietro ad un cespuglio.

In data 23 luglio 2020, mentre stava passeggiando con suo figlio e l’amica (…) su un sentiero della sponda est del lago, aveva ancora notato lo stesso uomo, che li aveva superati in sella alla sua bici; lo stesso si era fermato in corrispondenza ad alcune ragazze che stavano prendendo il sole in costume in riva al lago; era quindi ripartito in sella alla bici, per poi fermarsi, appoggiare la bici ad un muretto, sul quale si era seduto, osservando alcune ragazzine di circa 12 anni che prendevano il sole in costume sulla spiaggetta sottostante; era quindi salito in piedi sul muretto, si era legato un asciugamano in vita, si era tolto gli slip, aveva indossato un costume, tenendo sempre l’asciugamano; aveva quindi infilato la mano sotto l’asciugamano, facendo un movimento “come se stesse strusciando le parti intime”.

Sul posto erano intervenuti i genitori delle ragazzine e a quel punto l’uomo si era seduto; dopo qualche minuto lo stesso si era nuovamente cambiato, mediante l’uso dell’asciugamano, togliendo il costume e rimettendosi gli slip. (…), in sede di sit, aveva confermato che nel pomeriggio del 23 luglio, mente stava passeggiando con l’amica (…), aveva notato un uomo di circa 60/65 anni, che si trovava nelle vicinanze di un gruppo di bambine che giocavano in acqua; l’uomo si era messo un asciugamano alla vita e si era toccato con la mano verso la zona dei genitali.

L’uomo si era tolto l’asciugamano ed era rimasto in zona; in seguito erano sopraggiunti i genitori delle ragazzine; a quel punto l’uomo si era subito rivestito, indossando i pantaloncini, ed allontanandosi velocemente, come disturbato.

L’odierno imputato, in sede di spontanee dichiarazioni, ha precisato che il suo comportamento del 23 luglio 2020 era stato evidentemente equivocato; ha aggiunto che in quel periodo, essendo disoccupato, era solito frequentare il lago ogni giorno; dopo essere giunto in uno dei suoi posti preferiti, si era cambiato; aveva messo l’asciugamano intorno alla vita, si era tolto gli slip ed aveva indossato un costume, allacciandosi il cordino sotto l’asciugamano (gesto che forse la (…) aveva equivocato); aveva quindi fatto il bagno, senza accorgersi se nelle vicinanze ci fossero delle bambine; infine era uscito dall’acqua e dopo essersi asciugato con cura si era allontanato. Quanto al 25 luglio, l’imputato ha evidenziato che in quella data era stato aggredito dal (…), vicenda per la quale aveva presentato querela.

Ricostruita nei termini che precedono la vicenda oggetto del presente procedimento, si deve evidenziare quanto segue.

Premesso che non residuano dubbi in merito alla individuazione dell’odierno imputato quale soggetto protagonista della vicenda (il (…), pur privo di documenti, era stato identificato e fotografato dai carabinieri intervenuti in data 25 luglio e lo stesso non ha negato di essere stato presente presso il lago nelle date contestate) va detto, quanto alla ricostruzione della vicenda, che l’episodio del 23 luglio 2020 ricostruito dalla teste (…) è stato confermato dalla teste (…).

In sintesi, la (…) aveva riferito di avere notato che l’uomo, dopo essersi cambiato ed avere tenuto l’asciugamano in vita, si era infilato la mano sotto l’asciugamano muovendosi “come se stesse strusciando le parti intime”; la teste (…), in relazione allo stesso episodio, aveva riferito che l’uomo si era toccato con una mano verso i genitali.

Le spiegazioni fornite dall’imputato in relazione a tale episodio non sono apparse credibili; dalla ricostruzione fornita dalle testi è chiaramente emerso che l’uomo, dopo che sul posto erano intervenuti i genitori delle bambine, si era allontanato; lo stesso quindi non poteva avere fatto il bagno ed il gesto notato dalle due testimoni non appare riconducibile alla azione di allacciarsi il costume, operazione che avrebbe richiesto pochi secondi, laddove, secondo il racconto delle testimoni, l’azione si era protratta nel tempo.

Quanto all’episodio del 25 luglio, va detto che la ricostruzione fornita da (…) appare credibile, trattandosi di vicenda sostanzialmente speculare rispetto a quella del 23 luglio; anche in questo caso l’uomo, senza abbassarsi i pantaloncini, si era toccato le parti intime, fermandosi nei pressi di alcune ragazze.

Fatte queste precisazioni, va in generale ricordato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità “la distinzione tra atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione”); Cass. Pen., Sez. III, n.5478 del 5.12.2013).

Nel caso di specie, si deve premettere che dagli atti non risulta che l’imputato fosse mai stato sorpreso svestito o nell’atto di compiere gesti inequivocamente manifestazione di desideri sessuali (quanto riferito dal (…), secondo il quale la fidanzata gli aveva riferito di avere notato l’uomo “dimenarsi il pene” non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della (…)); se per certo la gestualità dell’imputato non appare potersi giustificare in semplici operazioni di cambio degli indumenti, per la ripetitività delle azioni, sostanzialmente tra loro sovrapponibili, eseguite in zona sempre frequentata da giovani bagnanti, dall’altro non vi sono sufficiente elementi per poter sostenere che si fosse trattato di condotte legate alla sfera sessuale, piuttosto che semplicemente inopportuni, in grado di ledere il normale senso di costumatezza e, come tali, di generare fastidio e riprovazione sociale.

Sotto questo profilo, la condotta oggetto di contestazione dovrà essere riqualificata ai sensi dell’art.726 c.p., con conseguente sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Gli atti dovranno essere trasmessi al Prefetto competente per territorio per le valutazioni di competenza e la eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative previste per legge.

Appare congrua l’assegnazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione ex art.544, comma 3, avuto riguardo alle questioni trattate.

P.Q.M.
il Tribunale di Udine, in composizione monocratica letti gli artt.438 e ss., 530 c.p.p.assolve

(…) dal reato di rubrica, correttamente riqualificato ai sensi dell’art.726 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto competente per territorio per le valutazioni ed eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza.

Motivazione in gg.45.

Così deciso a Udine il 18 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021.

Allegati

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