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Cassazione penale sez. VI, 17/06/2021, n.32687

Massima

In materia di atti osceni, un “luogo abitualmente frequentato da minori” non si riferisce a qualsiasi spazio pubblico in cui possa trovarsi un minore, ma a un luogo in cui, sulla base di una valutazione statistica affidabile, la presenza di minori è regolare e sistematica. L’interno di un vagone ferroviario in movimento, destinato al trasporto dei passeggeri, non può essere considerato un luogo abitualmente frequentato da minori. Di conseguenza, è stata esclusa la responsabilità penale per l’imputato sorpreso a compiere atti osceni in un vagone ferroviario.

Supporto alla lettura

ATTI OSCENI 

L’ art. 527 c.p. dispone che:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309″

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il comma 1 dell’ art. 527 c.p., che ha perso la sua qualità di reato divenendo un illecito amministrativo. Dunque, la rilevanza penale è limitata alla sola ipotesi di cui al comma 2, cioè quando gli atti osceni sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis) il 28 giugno 2019 era arrestato dalla polizia ferroviaria perché, intervenuti su segnalazione di una passeggera del treno Novara – Treviglio per aver compiuto atti osceni, masturbandosi all’interno del vagone nel contesto di atti tesi ad importunare la denunciante, reagiva con atteggiamenti violenti e minacciosi per impedire le attività degli operanti.

Il PM contestava i reati di cui all’art. 527 c.p., comma 2, ritenendo il fatto avvenuto in un luogo, il treno, frequentato da minori con rischio di esposizione agli stessi della condotta, e all’art. 337 c.p..

Il 29 giugno 2017 il giudice del Tribunale di Bergamo convalidava l’arresto per il solo reato di resistenza escludendo che il reato fosse avvenuto nella flagranza del reato di cui al capo A.

Procedutosi con rito abbreviato il giudice, condannava l’imputato per il reato di resistenza assolvendolo per il reato di atti osceni iescludendo che il fatto fosse stato commesso in luogo abitualmente frequentato da minori e, comunque, escludendo il pericolo che questi assistessero alla sua condotta.

Contro tale decisione propone ricorso il pubblico ministero.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge quanto all’art. 527 c.p., comma 2, ribadendo che il treno andava ritenuto luogo frequentato abitualmente da minori.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla valutazione di flagranza del reato al fine della convalida dell’arresto.

Il procuratore generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

Il ricorso è infondato.

Quanto al secondo motivo, a parte il tema della configurabilità del reato e la modalità di proposizione, unitamente al ricorso avverso la sentenza di merito, è profilo assorbente la carenza di interesse in quanto l’arresto è stato convalidato e, quindi, l’atto della pg è stato ritenuto legittimo.

Quanto al primo motivo, questa Corte ha più volte affermato che “… per “luogo abitualmente frequentato da minori” non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico “Sez. 3 -, Sentenza n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914 – 01”.

Inoltre, proprio con riferimento ad un caso analogo, è stato affermato che l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori (Sez. 3, Sentenza n. 24108 del 21/7/2016, dep. 2017, Sibilla).

Da tale precedente, in termini, non vi è ragione per discostarsi per cui, anche nel caso di specie, va escluso che il dato luogo in cui il ricorrente ha tenuto la condotta comporti la integrazione del reato in questione.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

Allegati

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