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Cassazione penale sez. III, 19/06/2024, n.24267

Massima

Integra il reato di atti osceni in luogo pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, previsto dall’art. 527, comma 2, c.p., il compimento di atti di autoerotismo in un sito visibile o aperto al pubblico (come nel caso di un’auto in sosta vicino a una spiaggia), quando, secondo una valutazione statistica affidabile, esista una probabile presenza di minori, senza che sia necessario che questi ultimi siano effettivamente presenti al momento dell’atto.

Supporto alla lettura

ATTI OSCENI 

L’ art. 527 c.p. dispone che:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309″

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il comma 1 dell’ art. 527 c.p., che ha perso la sua qualità di reato divenendo un illecito amministrativo. Dunque, la rilevanza penale è limitata alla sola ipotesi di cui al comma 2, cioè quando gli atti osceni sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 maggio 2023, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del 9 dicembre 2021, con cui il Tribunale di Trapani aveva condannato (omissis) alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 527, comma 2, cod. pen., a lui contestato per essersi masturbato all’interno della propria autovettura fissando insistentemente una bagnante che si trovava sulla pubblica via, nelle immediate vicinanze di una spiaggia abitualmente frequentata anche da numerosi minori; fatto commesso in Trapani il (Omissis).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, (omissis), tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 527, comma 2, cod. pen., evidenziando che nel caso di specie la predetta fattispecie non poteva ritenersi configurabile, atteso che, venendo in rilievo atti osceni commessi in un luogo esposto al pubblico, sarebbe stato necessario verificare la concreta visibilità degli atti da parte di terzi in base a una valutazione da compiere ex ante.

Mentre infatti per la realizzazione di atti osceni in luoghi pubblici o aperti al pubblico è sufficiente l’astratta visibilità degli atti, venendo in rilievo un reato di pericolo presunto, nel caso di condotta posta in essere in un luogo esposto al pubblico, la accessibilità limitata delinea il reato come di pericolo concreto, dovendo cioè essere accertata la visibilità dell’atto in termini concreti e non più astratti, verifica questa mancata nella vicenda in esame, nella quale peraltro l’atto osceno è stato compiuto all’interno di un’autovettura dotata di parasole collocato sul parabrezza. A ciò si aggiunge che è risultato parimenti carente nella sentenza impugnata l’ulteriore accertamento circa la presenza di minori nell’area circostante, non essendosi tenuto conto, nel mese di maggio, alle ore 15, la spiaggia in prossimità della quale è avvenuto il fatto non può essere considerata un “luogo abitualmente frequentato da minori”, essendo quello un orario in cui, terminate le attività didattiche, i minori rientrano nelle loro case, non essendo ancora stagione estiva, tanto è vero che all’epoca era solo iniziata la preparazione del “(omissis)“, che avrebbe aperto a giugno, il che, in mancanza di sicure evidenze di segno contrario, porterebbe a escludere la sistematica o presumibile presenza ex ante di minori.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

1. Preliminarmente, si impone una breve ricostruzione dei fatti di causa.

Emerge in particolare dalle due conformi sentenze di merito che il (omissis) la ragazza (omissis), mentre si trovava lungo la litoranea di Trapani, su una pedana limitrofa al “(omissis)“, notava, a due – tre metri di distanza, una Fiat Punto parcheggiata vicino al marciapiedi, con all’interno un uomo che, spogliatosi di una maglietta, iniziava a masturbarsi, al che la ragazza si spostava in modo da rimanere coperta da un muretto che delimitava la spiaggia, ma l’uomo a sua volta spostava l’auto per poter osservare meglio la ragazza che aveva fissato negli occhi. A quel punto, la giovane chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, dopo aver annotato il numero della targa dell’auto, che intanto si era allontanata.

Di lì a poco, verso le 15.35, sopraggiungeva personale della Questura di Trapani, che non rinveniva né l’auto segnalata, né la ragazza che aveva sollecitato l’intervento degli operanti, riscontrando tuttavia la presenza in spiaggia di alcuni bambini accompagnati dai genitori; tramite accertamenti presso il P.R.A., gli agenti risalivano all’individuazione dell’intestatario dell’auto, la cui targa era stata segnalata dalla denunciante: si trattava del ricorrente (omissis), del quale peraltro la (omissis) aveva fornito nell’immediatezza una compiuta descrizione fisica. Va in ogni caso rilevato che in dibattimento (omissis) ha riconosciuto l’uomo intento a masturbarsi nell’auto parcheggiata sul lungomare in (omissis). Questi, nel suo esame, pur ammettendo la sua presenza sulla litoranea il (omissis), ha tuttavia affermato di trovarsi lì per eseguire un allenamento sulla sabbia, anche se poi ha optato per un tuffo in acqua, per cui, non indossando il costume, ha deciso di cambiarsi in auto, installando a tal fine il parasole sul parabrezza e accertandosi che non passasse nessuno; indossato il costume, egli ha tuttavia ricevuto la telefonata di un amico, che lo esortava a raggiungerlo a Pizzolungo.

Orbene, i giudici di merito, all’esito di un razionale percorso argomentativo, hanno ritenuto credibile la narrazione di (omissis), rimarcandone la precisione, la linearità e la spontaneità, risultando inconferenti le deduzioni del geom. De. circa la visibilità della persona presente nel veicolo, avendo il teste verificato lo stato dei luoghi solo dopo qualche tempo dal fatto, pervenendo a conclusioni non verificabili, posto che nel frattempo le pedane sul lido erano state rimosse.

2. Tanto premesso, appare immune da censure la qualificazione giuridica del fatto, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello operato buon governo del principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 2903 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280826 e Sez. 3, n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914), secondo cui, per integrare il reato di atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell’art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede l’effettiva presenza di due o più minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori, essendosi altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, Rv. 271811) che per “luogo abitualmente frequentato da minori” si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.

Ora, nel caso di specie, ribadito che si è in presenza di un reato di pericolo concreto, non può sottacersi che l’atto osceno (ossia il gesto di autoerotismo) è stato compiuto in pieno giorno e in periodo primaverile su una litoranea da cui si accedeva a una spiaggia contraddistinta dalla presenza di un lido balneare, risultando la concretezza del pericolo salvaguardato dalla norma incriminatrice confermata dal fatto che, come riferito dall’assistente capo Da., giunto poco dopo la segnalazione della involontaria spettatrice della masturbazione, vi erano diversi minori sull’arenile, come del resto facilmente prevedibile ex ante.

Né infine rileva il fatto che l’imputato si trovasse all’interno della sua auto con il parabrezza coperto dal parasole, atteso che l’atto osceno (compiuto nell’auto parcheggiata) è stato nitidamente percepito dai finestrini da un’ignara ragazza che si trovava in prossimità dell’accesso alla spiaggia, risultando il contesto spaziotemporale idoneo a consentire l’agevole visibilità del gesto scabroso realizzato. Di qui l’infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità.

3. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di (omissis) deve essere disatteso, da ciò scaturendo la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2024.

Allegati

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