Massima

L’adozione della settimana corta in un istituto scolastico, pur se supportata da un’ampia adesione delle famiglie, non può prescindere da una valutazione individualizzata delle esigenze degli alunni, in particolare di quelli con disturbi specifici di apprendimento, al fine di garantire il diritto all’istruzione e alla salute psicofisica di ogni studente.

Supporto alla lettura

DIDATTICA INCLUSIVA

Definita formazione di qualità per tutti, la didattica inclusiva è un vero e proprio orientamento educativo, uno stile didattico e interattivo che permette a tutti gli alunni, anche disabili, apprendimento e formazione permanente.

Si tratta di un modus educandi che si basa sulla personalizzazione e sulla individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive al fine di garantire un’istruzione di qualità per tutti.

L’obiettivo principale è creare delle condizioni di apprendimento ottimali per tutti gli studenti, appianare difficoltà e differenze, allo scopo di mettere ogni alunno nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio potenziale.

Tre sono gli strumenti fondamentali:

  • il PEI (Piano Educativo Individualizzato);
  • il PDP (Piano Didattico Personalizzato);
  • il PSS (Piano di Studio Personalizzato).

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 490 del 2022, proposto da (omissis), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore (omissis), rappresentati e difesi dall’avv. (omissis), ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V, Ambito Territoriale della Provincia di Foggia e Istituto Secondario di 1° Grado “(omissis) – (omissis)”, con sede in San Severo (Fg), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentanti e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Bari, via Melo, n. 97, e con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dei seguenti atti: a) il decreto di adozione della settimana corta prot. (omissis) del 21.1.2022, emesso dal Dirigente scolastico dell’Istituto Secondario di 1° Grado “(omissis) – (omissis)” di San Severo; b) la delibera del Consiglio d’Istituto del 30.6.2021 verbale n. 11 Punto n. 13 dell’Istituto Secondario di 1° Grado “(omissis) – (omissis)”, conosciuto in data 1.3.2022 a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi ex legge n. 241/1990; c) il Verbale n. 10 del Collegio dei Docenti del 24.9.2021 punto n. 11 dell’Istituto Secondario di 1° Grado “(omissis) – (omissis)”, conosciuto in data 1.3.2022 a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi ex legge n. 241/1990; d) il Verbale n. 11 del Collegio dei Docenti del 15.10.2021 punto n. 8 dell’Istituto Secondario di 1° Grado “(omissis) – (omissis)”, conosciuto in data 1.3.2022 a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi ex legge n. 241/1990; e) la delibera del Consiglio d’Istituto del 30.11.2021 verbale n. 12 Punto n. 8 dell’Istituto Secondario di 1° Grado “(omissis) – (omissis)”, conosciuto in data 1.3.2022, a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi ex legge n. 241/1990; f) la delibera del Consiglio d’Istituto del 22.12.2021 verbale n. 13 Punti n. 4-5 dell’Istituto Secondario di 1° Grado “(omissis) – (omissis)”, conosciuto in data 1.3.2022, a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi legge n. 241/1990; g) ogni altro atto presupposto, preparatorio, antecedente o conseguente o comunque connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la dichiarazione di fondatezza della richiesta dei ricorrenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia e Ufficio Scolastico Reg Puglia – Uff. V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

I – I ricorrenti, genitori di un alunno iscritto all’Istituto secondario di primo grado “(omissis) – (omissis)”, plesso “(omissis)”, (omissis), a indirizzo digitale e musicale, effettuavano in data 29.1.2021 la scelta del ciclo triennale per il proprio figlio, sulla base delle informazioni e assicurazioni avute dalla Scuola circa lo svolgimento delle attività didattiche, tra le quali vi era l’offerta formativa con frequentazione settimanale a sei giorni. Ritenevano, pertanto, radicata, all’atto della iscrizione al primo anno, un’opzione destinata a valere per l’intero ciclo triennale, ribadita dal mantenimento della medesima calendarizzazione nel Piano di offerta formativa, nel Patto di corresponsabilità e nel Regolamento di Istituto, vigenti per l’anno 2021/2022.

Con la circolare n. 35/2021 del 7.10.2021, i ricorrenti degli alunni apprendevano dal Dirigente scolastico della proposta di un nuovo orario delle attività didattiche con adozione della settimana corta per l’a. s. 2021/2022, con la seguente articolazione: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 13:45; giovedì, dalle ore 8:15 alle ore 16:45, con 6 ore da 55 minuti, pausa pranzo e 2h e 30’ di laboratori, a classi aperte; sabato libero.

Nondimeno, in data 8.11.2021, il Consiglio di classe predisponeva per l’alunno (omissis) un piano didattico personalizzato, ove non era indicata la volontà di attuare, sin dal corrente anno scolastico, la settimana corta dal lunedì al venerdì, con aumento delle ore di studio in classe (sino a raggiungere per l’indirizzo musicale le 7 ore consecutive).

In data 27.11.2021, veniva emanata una nuova circolare n. 80/2021, la quale portava all’attenzione dei genitori altre due proposte di nuovo orario con settimana corta, entrambe diverse da quella oggetto della prima circolare di ottobre.

Infine, la Dirigente scolastica, con proprio decreto del 21.1.2022, disponeva la settimana corta, con orario dalle 8:00 alle ore 14:00, ore di strumento musicale a seguire e chiusura della scuola nella giornata del sabato, già a partire dal 24.01.2022.

A dire dei ricorrenti, tali provvedimenti sarebbero illegittimi, in quanto emanati nella vigenza di precedenti delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti che prevedono la settimana lunga, come da PTOF pubblicato al momento dell’iscrizione.

I ricorrenti pertanto insorgono, con il ricorso notificato il 19.03.2022 e depositato il 16.04.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 2 della legge n. 15/2005; violazione art. 7 e 9 legge n. 241/1990 sull’avvio e partecipazione al procedimento amministrativo; 2) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento, travisamento, carenza di istruttoria e di presupposti, illogicità, inefficacia ed inefficienza; 3) violazione dell’interesse qualificato sul consolidato principio dello affidamento e della continuità didattica; 4) violazione del giusto procedimento, dei principii di imparzialità, buon andamento e correttezza; carenza e contraddittorietà della motivazione; violazione art. 97 della Costituzione; 4) violazione degli artt. 2, 3, 9, 29, 34 e 97 della Costituzione; violazione artt. 1, 3, 4 e 5 D.P.R. n. 275/1999; violazione C.M. n. 28/2014 e C.M. n. 10/16; violazione legge n. 241/1990, in particolare dell’art. 1; violazione della legge n. 107/2010; violazione dell’art. 5-bis, comma 1, del D.P.R. n. 249/1998, come introdotto dal D.P.R. n. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249; 5) violazione del Piano di Offerta Formativa, del Patto di Corresponsabilità Scuola-Genitori, del Regolamento scolastico; eccesso di potere; 6) violazione del principio di trasparenza ed affidamento della P.A.; ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di presupposti; illogicità, inefficacia ed inefficienza; violazione del giusto procedimento e dei principii di imparzialità, buon andamento e correttezza; disparità di trattamento; 7) violazione della legge n. 107/2015, art. 1, comma 12; violazione degli artt. 2, 3, 9, 29, 32, 34 e 97 della Costituzione; violazione artt. 1, 3, 4 e 5 D.P.R. n. 275/1999; violazione Circolare Ministeriale n. 20651/2020 del 12.11.2020 riguardante “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22”; violazione del principio di pubblicità, trasparenza ed affidamento della P.A.; partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo; ingiustizia manifesta; sviamento e travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di presupposti; illogicità, inefficacia ed inefficienza; violazione del giusto procedimento; dei principii di imparzialità, buon andamento e correttezza; 8) illegittimità del verbale del Consiglio d’Istituto datato 30.6.2021, punto 13, perché avente a oggetto un argomento (settimana corta) non incluso nell’ordine del giorno; 9) violazione del Calendario scolastico regionale della Puglia per l’anno scolastico 2021/2022; violazione dell’art. 74 D.Lgs. n. 297/1994, 10) contrasto con il decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, con le norme della Carta costituzionale che tutelano la salute psicofisica dell’alunno e con il D.Lgs. n. 81/2008, nonché con le norme dell’ordinamento giuridico che equiparano l’alunno al lavoratore; 11) violazione delle norme giuridiche poste a tutela della sicurezza degli alunni, in quanto con l’istituzione della settimana-corta verrebbe meno la vigilanza all’ingresso e all’uscita della polizia locale.

Si costituisce l’Amministrazione scolastica intimata per resistere nel giudizio.

I ricorrenti replicano con apposita memoria.

Nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, la causa è introitata per la decisione di merito, con sentenza breve.

II – Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.

III – I provvedimenti sono illegittimi in parte qua, in quanto emanati nella vigenza di precedenti delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti che prevedono la settimana lunga.

Il decreto datato 21.1.2022, a firma della Dirigente scolastica, ha disposto per tutti gli alunni la settimana corta, con orario dalle 8:00 alle ore 14:00, ore di strumento musicale a seguire e chiusura della scuola nella giornata del sabato, già a partire dal 24.01.2022.

Sennonché, in data 8.11.2021, il Consiglio di classe aveva predisposto per l’alunno (omissis) un piano didattico personalizzato, ove non è indicata, per il corrente anno scolastico, l’articolazione della settimana corta dal lunedì al venerdì, con aumento delle ore di studio in classe (sino a raggiungere per l’indirizzo musicale le 7 ore consecutive).

Sussiste quantomeno un contrasto tra il piano didattico personalizzato e il sopravvenuto decreto 21.1.2022.

Non vi è dubbio che vi siano ragioni molteplici che militino a favore del modulo della settimana corta, né vi è dubbio che il sondaggio delle famiglie abbia fornito ampia adesione a tale soluzione organizzativa ma per alunni con disturbi specifici di apprendimento, l’intensificazione delle ore giornaliere di didattica potrebbe in effetti comportare un surmenage conseguente a un eccesso di applicazione, che va quantomeno valutato in prospettiva, nel duplice profilo psicologico e didattico, e preso in considerazione all’atto di decidere che anche il piano didattico personalizzato del ricorrente alunno debba adeguarsi all’organizzazione generale della scuola.

Tale considerazione evidenzia il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla posizione specifica del ricorrente alunno, di guisa che l’atto deve essere annullato in parte qua e nei limiti dell’interesse, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di rideterminarsi all’esito di una nuova valutazione.

IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, come da motivazione. Le spese del giudizio, stante la novità della questione, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, annulla in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

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