SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2013, proposto da:
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Firenze, via (omissis);
contro
Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Firenze del 14.01.2013, notificato in data 14.01.2013, con il quale, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/1989, come modificata dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45, e dal D. Lgs. n. 377/2001, veniva vietato agli odierni ricorrenti l’accesso nei “luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè su quello degli altri stati appartenenti all’Unione Europea. Per la durata di anni 5”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– viene impugnato il provvedimento (cd. DASPO) con il quale Questore della Provincia di Firenze ha interdetto al sig. (omissis) l’accesso ad impianti e luoghi interessati a vario titolo dallo svolgimento di manifestazioni calcistiche per cinque anni, oltre all’obbligo di presentarsi presso la Questura di Lecco in prossimità delle gare, atteso che, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato nazionale di serie A Fiorentina – Juventus, disputatosi presso lo stadio comunale di Firenze il giorno 25 settembre 2012, si sarebbero verificati incidenti nei quali è rimasto coinvolto il ricorrente;
– in particolare, al termine dell’incontro secondo quanto riportato nella motivazione dell’atto, “alcuni tifosi juventini assaltavano il chiosco bar ubicato nel settore ospiti, tentavano di forzarne la porta, servendosi di aste di bandiere introdotte nelle feritoie di distribuzione ed asportavano la merce in essa contenuta”;
– a seguito delle indagini esperite dalle forze di polizia e attraverso le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dello stadio, il ricorrente veniva identificato come uno dei protagonisti della violenza;
– il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 della l. n. 401/1989, oltre che l’eccesso di potere del travisamento dei fatti in quanto la condotta, così come descritta nel provvedimento, non rientrerebbe nella tipologia di condotte sanzionate dalla norma, trattandosi di episodio riconducibile alla fattispecie comune di cui all’art. 628 cod. pen. (rapina) per il quale il legame con l’evento sportivo sarebbe del tutto occasionale e, inoltre, non sarebbero espressamente specificate nell’atto le manifestazioni sportive cui è fatto divieto di partecipare, né i luoghi in relazione ai quali sarebbe interdetto l’accesso dell’interessato;
rilevato che:
– in relazione alla prescrizione aggiuntiva di comparire nel posto di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive oggetto del divieto, l’art. 6, della l. n. 401/1989, dopo aver stabilito che la prescrizione de qua cessa di aver efficacia se il GIP non ne dispone la convalida nelle quarantotto ore successive alla richiesta del Pubblico Ministero, dispone poi che “contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per cassazione“
– pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, per la parte in cui contesta la legittimità della prescrizione aggiuntiva di cui sopra, atteso che trattandosi di una limitazione imposta alla libertà personale del ricorrente, a norma dell’art. 13 della Costituzione, il vaglio circa la sua legittimità deve essere esercitato esclusivamente attraverso la procedura stabilita dalla legge, ovverossia attraverso il ricorso per cassazione, mentre resta, invece, attribuito alla cognizione del giudice amministrativo il divieto di assistere alle manifestazioni sportive, anche se associato al sopra indicato ordine di comparizione (T.A.R. Veneto, sez. III, 21 settembre 2010, n. 4890; T.A.R. Liguria sez. II, 30 aprile 2010, n. 2027; Cass. penale, sez. III, 15 aprile 2010 n. 20780);
– l’art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989 stabilisce che “Nei confronti delle persone che …in occasione o a causa di manifestazioni sportive, …. abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. ….Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse”;
– non sussistono dubbi in ordine alla presenza del ricorrente nei luoghi dove si sono svolti i fatti in precedenza descritti, come è provato dalla documentazione in atti e, del resto, non è neppure contestato dalla parte;
– il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive può essere legittimamente disposto anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, e ciò anche in assenza di una denuncia per un reato (T.A.R. Veneto, Sez. III, 23-10-2012, n. 1282);
– l’adozione dei provvedimenti di prevenzione in parola, riconducibili al genus delle misure di prevenzione o di polizia, deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva (T.A.R. Toscana, Sez. II, 22 gennaio 2013, n. 93; id., 17 gennaio 2013, n. 67);
ritenuto che:
– l’incitamento, l’apologia e l’induzione alla violenza devono essere valutate, con riferimento alle finalità perseguite dalla legge, nel contesto in cui si collocano le condotte dell’interessato nella misura in cui esse, sono idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica, oltre che profittando di circostanze che ostacolano il riconoscimento dei partecipanti, e valgono a rafforzare e agevolare l’atteggiamento violento di altri concorrendo a porre in essere una situazione di minaccia all’incolumità dei presenti;
– il potere interdittivo attribuito al Questore dalle norme sopra citate è caratterizzato da una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, atteso che la legge attribuisce la valutazione di inaffidabilità di un soggetto all’autorità amministrativa, investendola di un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco che rimane incensurabile in questa sede di legittimità nel momento in cui il provvedimento risulta congruamente motivato e non caratterizzato da scelte irrazionali o illogici che (T.A.R. Lazio Sez. I ter, 5 maggio 2012, n. 3165);
– nella fattispecie la Questura, dopo averne operato l’identificazione, appare avere valutato il comportamento del ricorrente secondo parametri immuni da manifesta illogicità, tenuto conto del contesto e del luogo in cui i fatti si sono svolti (all’interno dello stadio e al termine dell’incontro), ponendo in pericolo l’incolumità degli esercenti del chiosco e, quindi, sotto tale profilo va confermata la legittimità del provvedimento impugnato, non essendo per nulla necessario che gli atti di violenza, assai più gravi dell’incitamento o dell’induzione alla violenza e idonei a provocare o rafforzare il medesimo intento in altri soggetti, debbano essere rivolti nei confronti degli altri spettatori o delle forze dell’ordine;
osservato che:
– quanto alla contestata indeterminatezza dei luoghi oggetto del divieto di accesso che, per giurisprudenza pacifica, la legge esige che, nel disporre il divieto in parola siano indicate specificamente sia le competizioni agonistiche, che i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto, essendo tale obbligo da ricondursi ad un’esigenza di razionalità del divieto e, pertanto, di esigibilità del rispetto del comando il quale, ove non chiaramente e specificamente enunciato, perde tale qualitas rimanendo, di fatto e di diritto, sfornito di efficacia precettiva rendendo, di conseguenza, inapplicabili le misure restrittive previste, per la sua violazione (ex plurimis, T.A.R. Lazio Sez. I ter, 5 aprile 2012, n. 3165; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 febbraio 2011, n. 460; id., sez. I, 03 febbraio 2006, n. 207; T.R.G.A. Trentino Alto Adige Bolzano, 21 agosto 2006, n. 341; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 luglio 2005, n. 2660);
– nella specie, il decreto questorile, mentre indica con chiarezza le manifestazioni sportive cui si applica il divieto e determina con precisione “i luoghi circostanti gli stadi ‘Olimpico’ e ‘Juventus Stadium’”, appare interminato quanto “ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni”, tenuto conto della molteplicità dei luoghi in cui ciò può di volta in volta avvenire;
ritenuto che:
– in conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto quanto alla domanda di annullamento in toto del DASPO, mentre deve essere accolto quanto alla dedotta indeterminatezza della portata interdittiva del provvedimento con conseguente necessità dell’Amministrazione di rideterminarsi in ordine a detti profili;
in relazione alla reciproca parziale soccombenza, sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte lo accoglie, nei sensi in motivazione precisati, e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013