SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2021, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (omissis);
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per l’annullamento
del provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione di Roma datato (omissis) ha disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida con conseguente non ammissione alla relativa prova pratica prevista per il (omissis)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in data (omissis) presentava istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria B, superando poi l’esame di teoria con conseguimento del c.d. “foglio rosa”.
Al momento di sostenere l’esame pratico, il titolare dell’autoscuola gli portava a conoscenza il provvedimento emesso dal Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione di Roma che impediva l’ammissione alla prova pratica per mancanza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, CdS.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 120 D.lgs. 285/1992 e dell’art. 3 L. 241/1990 per aver indicato genericamente la causa ostativa.
Il secondo motivo lamenta che l’indicazione della nota inserita dal sistema informatico della Prefettura è parimenti generica e che comunque la condanna da lui riportata in passato riguarda un’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 DPR 309/1990 per fatti avvenuti quando aveva 19 anni.
Dopo la sentenza (omissis) della Corte Costituzionale la non concessione della patente o la revoca è facoltativa e non più automatica in presenza di una dei presupposti indicati dal citato art. 120.
Il terzo motivo eccepisce il mancato invio del preavviso di rigetto che ha impedito il contraddittorio procedimentale.
Il quarto motivo contesta la mancata notificazione del provvedimento che gli ha impedito di sostenere l’esame di guida.
I Ministeri resistenti si costituivano con comparsa di stile.
All’udienza camerale del 10.3.2021 veniva accolta la domanda cautelare ai fini del riesame entro sessanta giorni che non veniva disposto.
Il ricorso è fondato.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente sottolineando, come già avvenuto in fase cautelare, che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 22/2018, l’automatismo del diniego della patente di guida ex art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada possa considerarsi superato quanto alle condanne di cui all’art. 73 DPR 309/1990 in relazione alla fattispecie di minore entità.
La condanna del ricorrente, oltre a risalire a cinque anni prima della domanda per sostenere l’esame di guida, ha valutato il fatto a lui ascritto meritevole dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR 309/1990.
La Prefettura in casi analoghi non può continuare ad inserire le condanne con conseguenze negative automatiche sia quanto alla concessione che eventualmente la revoca, ma deve valutare di volta in volta la condotta successiva e le prospettive di reinserimento sociale che nel caso di specie sono state indicate nel ricorso: il ricorrente lavora stabilmente come cuoco con regolare contratto a tempo indeterminato grazie alla frequenza di uno stage formativo qualificato; ha, inoltre, conseguito l’attestato di formazione rilasciato dalla Regione Lazio in materia di Igiene Alimentare.
I motivi di natura procedimentale sono assorbiti dalla fondatezza della censura sostanziale.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato affinchè la Prefettura, su impulso della Motorizzazione, proceda alla valutazione in concreto della condotta del ricorrente alla luce degli elementi suindicati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna i Ministeri resistenti a rifondere la spese del giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
IL SEGRETARIO
Con ordinanza collegiale 8119/2022 è stata apportata la seguente correzione di errore materiale: dopo le parole “Condanna i Ministeri resistenti a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori”, devono essere inserite le parole “da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”, restando fermo il resto;
