SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14150 del 2019, proposto da (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (omissis) in Roma, via (omissis);
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) del provvedimento di “revoca della patente di guida nr (omissis) rilasciata o duplicata in data (omissis) dalla MCTC di Roma (e di ogni altra patente eventualmente posseduta) di cui è titolare la sig.ra (omissis)”, emesso in data 13.09.2019 dal Prefetto di Roma – Area III Quater, avente protocollo n. (omissis) A.S.A/6 e notificato in data 19.09.2019 dagli agenti della P.G. “Legione Carabinieri Lazio”, Stazione di Roma – Tor dè Cenci,
b) nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello gravato e sopra indicato, con riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente;
oltre che per la condanna dell’Amministrazione a restituire la patente di guida;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 21 giugno 2021 il cons. (omissis);
Visto il provvedimento impugnato con cui è stata revocata la patente di guida alla ricorrente in virtù della mancanza dei requisiti morali in quanto la titolare risulta essere stata sottoposta il 16 gennaio 2019 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per anni tre;
Vista la memoria dell’Avvocatura per l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, depositata il 21 maggio 2021 con cui condivide il difetto di giurisdizione di recente dichiarato dalle Sezioni Unite con l’ord. n. 26391/2020, questione sulla quale il Presidente del Collegio ha dato avviso ex art. 73 c.p.a. all’udienza cautelare del 14 gennaio 2020;
Vista la memoria depositata dalla difesa ricorrente il 20 maggio 2021 con cui insiste sulla giurisdizione del giudice amministrativo;
Rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con giurisprudenza ormai costante (ex multis, Cass. Civ., S.U. 6 febbraio 2006, n. 2446/06; Cass. Civ., Sez. Un., 14 maggio 2014, n. 10406) hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 codice della strada, emessa nei confronti di un soggetto che sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, essendo quest’ultimo titolare di una posizione di diritto soggettivo;
che, da ultimo, con ordinanza del 19 novembre 2020 nr. 26391, le Sezioni Unite della Cassazione, giudice della giurisdizione, hanno chiarito che:
“la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicchè il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali.
E sulla riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall’art. 16 Cost., il Collegio ritiene di non avere dubbi. Quantunque la libertà di circolare non comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore (Corte Cost., sentenze n. 6 del 1962, n. 274 del 2016 e n. 80 del 2019), nondimeno – come autorevole dottrina non ha mancato di osservare – il non possedere la patente di guida di un mezzo di trasporto a cui, in situazioni date, non vi siano concrete alternative, costituisce un limite alla libertà di circolazione (donde la necessità che i requisiti per la guida siano fissati nell’osservanza, oltre che del generale principio di eguaglianza, della limitazione, stabilita in via generale, ai motivi di sanità e di sicurezza, di cui, appunto, all’art. 16 Cost.).
15. – Le Sezioni Unite ritengono che la devoluzione della controversia al giudice ordinario trovi ulteriore conferma nelle argomentazioni utilizzate nella sentenza n. 99 del 2020 della Corte costituzionale per superare la questione della legittimazione del giudice a quo.
Nel riconoscere l’ammissibilità della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche, la Corte costituzionale rilevato che il giudice amministrativo rimettente aveva prospettato che l’auspicata “discrezionalità” del provvedimento di revoca della patente potesse rendere la posizione soggettiva, da essa incisa, di interesse legittimo – ritiene la motivazione fornita dal rimettente “non implausibile” e “idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi manifestamente insussistente”.
che questa valutazione di non implausibilità (sufficiente per superare il sindacato di rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale) è circondata di tante cautele e riserve, da lasciare intendere agli interpreti che la Corte non sia convinta fino in fondo della soluzione divisata dal giudice a quo sulla questione di riparto: la motivazione del giudice rimettente è detta, infatti, “opinabile”; inoltre la Corte richiama espressamente la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 120 C.d.S., in quanto incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario”(così ord. Cass. S.U. 19/11/2020, n. 26391);
Ritenuto, pertanto, di condividere la lettura che il giudice della giurisdizione ha dato delle argomentazioni della Consulta in ordine al significato del riferimento alla “opinabilità” delle affermazioni del Tar Marche in ordine alla giurisdizione;
che la controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario (con la precisazione, ricavabile dalla citata giurisprudenza di legittimità, che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell’art. 9 c.p.c.) (vedi Tar Lazio I ter 11115/2019);
Ritenuto, infine, sulla base delle sopra esposte motivazioni, di declinare la giurisdizione a favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa può essere riproposta nel termine e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite, attesa la presenza di diversi orientamenti sulla questione trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
