SEN TENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2019, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Torino, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l’annullamento
– del decreto del Prefetto della Provincia di Torino del 8.01.2019, notificato al sig. (omissis) in data 2.3.2019 con il quale veniva decretata la revoca della patente n. (omissis) sulla base del precedente provvedimento del Questore del 19.8.2016 dell’avviso orale;
nonché per l’annullamento
di ogni altro atto preparatorio presupposto conseguente e comunque connesso con l’atto impugnato, ed in particolare, del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 19.8.2016 e notificato al sig. (omissis) in data 15.9.2016, con cui si intimava allo stesso di tenere una condotta conforme alla legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca della patente di guida emesso nei suoi confronti per carenza dei requisiti morali, in quanto destinatario di una misura di prevenzione.
Lamenta il ricorrente che i reati considerati ostativi dall’amministrazione non sarebbero reati contro il patrimonio e non consentirebbero di presumere che egli viva abitualmente dei profitti di attività delittuosa; dopo trascorsi difficili il ricorrente, dal 2016, ha sempre svolto attività lavorativa.
Lamenta quindi la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e l’eccesso di potere e carenza di motivazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 12.6.2019 il collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione e, previo avviso alle parti, la causa è stata discussa e decisa nel merito.
Come già più volte affermato nella giurisprudenza di questo TAR (sentenze nn. 646, 645 ,599 e 1381/2018) sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In quelle decisioni si è richiamato, condividendolo, quanto affermato nella sentenza del TAR Napoli, sez. V, n. 487 del 24 gennaio 2018, secondo cui la domanda del ricorrente “si ricollega ad un diritto soggettivo e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, nell’eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso, disapplicando l’atto lesivo (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16.1.2017, n. 379; Corte di Cassazione, sezioni unite, 14 maggio 2014 n. 10406; n. 28239 del 2011; n. 22491 del 2010; n. 2446 del 2006; n. 8693 del 2005 e n. 7898 del 2003)”.
A tale conclusione, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie, ha aderito anche la più recente giurisprudenza amministrativa, rilevando che la questione relativa alla sussistenza dei “requisiti morali”, di cui all’art. 120 del codice della strada, deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, “trattandosi di accertamento avente natura vincolata, con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 10 luglio 2015 n. 1718; T.A.R. Abbruzzo, Pescara, sez. I, 18 giugno 2015 n. 266; T.A.R. Sicilia, Catania, 16 giugno 2015 n. 1682; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 agosto 2014 n. 2174; Consiglio di Stato, sez. III, 6 giugno 2016 n. 2413)”.
In relazione a quanto sopra va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al Giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.
In considerazione dell’esito della causa, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al Giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
