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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sez. giur., 22/04/2024, n. 131

Massima

Nel caso di un candidato impossibilitato a sostenere la prova d’esame a causa di un impedimento medico documentato, la Commissione non può basarsi unicamente su una comunicazione informale, come una conversazione telefonica, per valutare la sua disponibilità a sostenere l’esame. La Commissione ha il dovere di richiedere una comunicazione formale scritta da parte del candidato, che attesti la sua volontà di presentarsi all’esame e che fornisca spiegazioni dettagliate sulla situazione, consentendo alla Commissione di prendere una decisione ponderata e nel rispetto dei diritti del candidato.

Supporto alla lettura

ORDINAMENTO FORENSE

La L. 247/2012 regolamenta la professione forense alludendo al complesso di regole che disciplinano il modo di essere, le condizioni e il suo esercizio, i rapporti con i terzi, le sanzioni per i comportamenti non in linea con il modello legale, ecc., il tutto con riferimento all’attività dell’avvocato.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 337 del 2024, proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia – Commissione Esami Avvocato presso la Corte Appello Palermo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via (omissis);

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 114/2024, resa tra le parti

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

 

Occorre preliminarmente disporre la cancellazione della parola “(omissis)” indicata a (omissis).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva che, secondo quanto previsto dall’art. 89 c.p.c. (disposizione applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contemplato dall’art. 38 co.1 c.p.a.), “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa”.

Nel merito, come noto, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione (Cassazione civile, sez. III, 14/07/2015, n. 14659; Cass. 12 febbraio 2009, n. 3487; Cass. 16 gennaio 2009, n. 1018 e Cass. 29 marzo 2007, n. 7731; Cass. 19 novembre 2003, n. 17547).

Il Collegio ritiene che nel caso in esame sia stato superato il limite della continenza e, quindi, le espressioni denunciate dall’appellante devono ritenersi tali da giustificare i provvedimenti di cui all’art. 89 c.p.c..

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel merito, osserva che a fronte della rappresentata sussistenza, anche se reiterata, di un impedimento del candidato a sostenere l’esame comprovato da un certificato medico la Commissione aveva soltanto due alternative: a) convocare il candidato in altra seduta, come già in precedenza disposto; b) oppure disporre gli appositi accertamenti sanitari per verificare la veridicità dell’impedimento rappresentato, all’esito adottando le decisioni del caso.

Tertium non datur.

La decisione, dunque, di dichiarare decaduto l’appellante dal diritto a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione forense senza un preventivo accertamento sanitario è illegittima in quanto inficiata da eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, considerato che in precedenza la Commissione aveva già disposto il rinvio dell’esame (doc. 5 e doc. 6 fasc. ricorrente depositato il 13 febbraio 2024) per le medesime ragioni sanitarie rappresentate dall’interessato con la produzione in successione di due certificati medici attestanti, peraltro, la stessa patologia (doc. 1 e doc. 2 fasc. T.A.R. Ministero della Giustizia, depositato il 15 febbraio 2024).

Né può, inoltre, ascriversi un rilievo decisivo alla relazione del funzionario riportante il colloquio telefonico intrattenuto con il candidato nell’imminenza dei fatti, ed esattamente poco dopo avere pubblicato nel sistema informatico degli esami di avvocato – area personale riservata del candidato – la dichiarata decadenza (doc. 6 fasc. T.A.R. Ministero della Giustizia, depositato il 15 febbraio 2024), poiché, da un lato, l’appellante ha contestato di avere mai affermato di poter raggiungere la sede della Corte d’Appello in poco tempo (pag. 11 dell’appello cautelare) sostenendo di avere invece insistito per ottenere una riconvocazione ad altra data e, dall’altro, quand’anche siffatta affermazione fosse stata effettivamente resa nella concitazione del momento, il candidato avrebbe dovuto presentare per iscritto una motivata istanza di annullamento del provvedimento di decadenza adottato nei suoi confronti, revocando la precedente indisponibilità rappresentata e manifestando la propria volontà di sottoporsi all’esame alla medesima data o in data immediatamente prossima, giustificando le ragioni dell’accaduto in modo da consentire le valutazioni del caso alla Commissione.

Non essendo stata, dunque, siffatta disponibilità formalmente comunicata per iscritto dal candidato, la Commissione, a fronte del certificato medico attestante il rappresentato impedimento, avrebbe dovuto disporre un accertamento medico o in alternativa convocare il candidato in un’altra seduta.

Tenuto conto del periculum in mora agevolmente desumibile dalla lesività del provvedimento impugnato per la sfera giuridica del candidato, l’appello cautelare è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente sospensione della dichiarata decadenza dal diritto a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense ed ammissione con riserva alla medesima prova, da espletarsi, per ragioni di opportunità, dinanzi ad un’altra sottocommissione della Corte d’Appello di Palermo.

La peculiarità del caso giustifica la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma l’ordinanza gravata e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, ammettendo l’appellante con riserva a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense dinanzi ad una diversa sottocommissione della Corte d’Appello di Palermo.

Compensa le spese processuali del doppio grado della fase cautelare.

Dispone la cancellazione della parola “(omissis)” indicata a (omissis).

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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