SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2023, proposto da
(omissis), in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via (omissis);
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Liceo Scientifico Statale “(omissis)”, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della delibera del consiglio di classe del liceo scientifico statale “(omissis)” di Lodi, pubblicata sul registro elettronico in data 12 giugno 2023, con la quale è stata disposta la non ammissione di (omissis) alla classe successiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– all’esito dell’anno scolastico 2022/23, (omissis), alunna della seconda classe del liceo statale (omissis) di Lodi, non è stata ammessa alla classe successiva in ragione di insufficienze in francese (5), matematica (5), italiano (5) e storia (4);
– il padre, unico esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, ha impugnato il provvedimento di bocciatura lamentando, attraverso tre motivi di ricorso, che l’istituto scolastico non abbia tenuto in adeguata considerazione la particolare condizione dell’alunna, alla quale a febbraio 2023 è stata diagnosticata la sclerosi multipla, e non abbia attivato sufficienti strategie di recupero delle carenze scolastiche, formulando, altresì, domanda di risarcimento dei danni;
– si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando documentazione a supporto;
– con ordinanza n. 770 dell’8 settembre 2023 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente e la minore è stata ammessa con riserva a frequentare la terza classe del liceo;
– la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 9 maggio 2024;
Considerato che:
– il 16 febbraio 2023 all’alunna è stata diagnosticata la sclerosi multipla, circostanza della quale l’istituto ha preso atto quantomeno il 1° marzo 2023 (v. email sub. doc. 3 ricorrente);
– la scuola, benché abbia attivato un progetto di istruzione domiciliare in coincidenza con un periodo di assenza per malattia della studentessa, ha redatto un piano didattico personalizzato (PDP) solo il 30 maggio 2023, ad anno scolastico pressoché concluso;
– non risulta che – a parte il suddetto periodo di istruzione domiciliare – l’alunna abbia beneficiato di specifiche misure compensative e dispensative;
Osservato che:
– la l. 170/2010 impone l’uso di una didattica personalizzata e individualizzata nei confronti di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
– in forza della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, recante “strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, le garanzie di inclusività dettate dalla l. 170/2010 devono essere assicurate, oltre che agli alunni con DSA, anche agli studenti aventi bisogni educativi speciali (BES), ossia presentanti una richiesta di speciale attenzione per altre ragioni, tra cui le condizioni di svantaggio sociale e culturale e i disturbi evolutivi specifici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2021, n. 6435);
– nel caso di specie, non vi è dubbio che l’alunna richiedesse una speciale attenzione, come attestato dall’istituto scolastico alla riunione del 7 marzo 2023, ove è stata deliberata la predisposizione di un PDP per motivi di salute;
– tuttavia, l’anno scolastico 2022/23 si è concluso senza la materiale attivazione di una didattica personalizzata, posto che, a parte l’istruzione domiciliare apprestata durante il periodo di assenza della studentessa, il PDP è stato approvato solo il 30 maggio 2023 e non risulta che siano state fornite all’allieva continuative misure compensative e dispensative;
– tali misure, ove prontamente attivate, avrebbero potuto condurre a esiti valutativi differenti, tenuto anche conto che tre delle quattro insufficienze finali non raggiungono la soglia della gravità, l’allieva avendo riportato il voto di 5;
Ritenuto che:
– la domanda caducatoria sia fondata e occorra, quindi, annullare il giudizio di non ammissione dell’alunna alla classe successiva;
– vada, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, in quanto generica e sfornita di prova;
– in ragione della soccombenza reciproca e della particolarità della vicenda (nello specifico, avuto riguardo alle plausibili difficoltà organizzative dell’istituto, conseguenti all’apprensione della diagnosi durante l’anno scolastico), vi siano i presupposti per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– accoglie la domanda di annullamento del giudizio di non ammissione della minore alla classe successiva;
– respinge la domanda di risarcimento del danno;
– compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e agli artt. 2 septies e 52, co. 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)