• Home
  • >
  • Tribunale Roma sez. XVII, 29/12/2021, n.20143

Tribunale Roma sez. XVII, 29/12/2021, n.20143

Massima

Nel diritto di critica (specie se raffrontato al diritto di cronaca) il canone della verità assume un rilievo affievolito, e si restringe in certo senso al contenuto degli eventuali fatti o comportamenti specifici sui quali la critica è esercitata; laddove poi la critica sia più generale ”come nel caso in esame” assume maggiore rilevanza il canone della pertinenza, da intendersi sia come precipitato dell’interesse pubblico alla diffusione di un determinato pensiero, sia come principio di razionalità delle argomentazioni utilizzate, che altrimenti trasmodano, appunto, in gratuito insulto.

 

Supporto alla lettura

DIRITTO DI CRITICA

Il diritto di critica, come il diritto di cronaca, è disciplinato dall’art. 21 Cost. il quale, nel primo comma, recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. In particolare, non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell’opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l’informare, bensì l’interpretare l’informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale.

Il diritto di critica però ha dei limiti ben precisi, costituiti dal rispetto della verità e dall’interesse pubblico, che non possono essere oltrepassati nella manifestazione di opinioni, ed inoltre la forma espositiva deve essere chiara, provocatrice ma non offensiva e immorale, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite o trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.

Esistono diversi tipi di critica:

  • politica: la collettività esercita il potere della sovranità che gli assegna la Costituzion, infatti, grazie alla critica politica si stimola il dibattito democratico tra i cittadini. Tuttavia, non essendo sempre basata su fatti assolutamente certi le argomentazioni devono essere basate sulla razionalità, altrimenti si cade nell’insulto gratuito che accade quando le argomentazioni non hanno possibilità di essere replicate su basi razionali. Il diritto di critica politica, infatti, non legittima espressioni lesive della dignità personale e professionale, le quali potrebbero sconfinare reato di diffamazione;
  • scientifica: la critica scientifica stimola la dialettica e arricchisce il dibattito su temi di indubbio interesse pubblico tuttavia deve comunque sottostare ad alcuni limiti, a tutela dell’onore e della reputazione degli scienziati ai quali è diretta;
  • storica: non si intende solo il dare un giudizio sui personaggi o avvenimenti del passato, ma anche la volontà di accertare i fatti, di modificarli o scoprirne di nuovi. Se queste argomentazioni vanno a ledere la reputazione di un personaggio ormai deceduto sarà eventuale diritto dei congiunti esporre una querela;
  • sindacale: è sempre volta a difendere il lavoratore da atteggiamenti o azioni che il datore di lavoro non dovrebbe avere, infatti, le due parti interessate da questa contrapposizione saranno sempre impari, in quanto la relazione sarà sempre di soggezione-potere. Questa critica è l’unica a essere incentrata sulla salvaguardia della condizione di chi la esprime.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
In fatto e in diritto
Nel Febbraio del 2019 l’associazione (omissis) diede notizia della presentazione di un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva ad oggetto le modalità con cui erano state gestite le votazioni del pubblico televisivo dello show canoro ‘Festival di Sanremo’;

Il politico (omissis), ex ministro della Repubblica, ritenne di commentare la circostanza sul social network Twitter nei termini che seguono:

Alla richiesta di illustrare meglio il proprio pensiero, formulata da un utente del social, (omissis) rispose come segue:

Ebbene, il Codacons con citazione notificata il 18 novembre dello stesso anno ha convenuto in giudizio Ca., chiedendo di essere risarcita per il danno cagionatole dalle espressioni utilizzate dal politico, ritenute offensive del prestigio dell’associazione, attiva nella difesa dei consumatori.

Lamenta dunque Codacons che il breve commento di (omissis) abbia in parte determinato uno svilimento delle proprie funzioni, e per altro verso diffuso una informazione distorta sul meccanismo di finanziamento dell’ente. Altra ragione di doglianza viene poi indirizzata all’accenno che Ca. svolge in merito al proprio operato di ministro dello Sviluppo Economico, allorquando egli avrebbe ‘tagliato’ buona parte dei finanziamenti a ‘codacons e affini’ (in contrasto con le previsioni della legge 388/2000), operazione che Codacons riconduce ad un intenzionale svilimento del proprio ruolo e delle proprie funzioni.

(omissis), nel costituirsi, respinge in primo luogo l’attribuzione di una valenza ingiuriosa ed infamante alle proprie esternazioni; in secondo luogo rivendica di avere agito nell’esercizio del proprio diritto di critica politica.

Ai fini della decisione devono quindi essere tracciati i confini del diritto di manifestazione del pensiero, in particolare nella forma del diritto critica.

È bene innanzi tutto chiarire (come si legge in Cass. Pen. sentenza 4853/2011 e nei precedenti ivi richiamati), che l’esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, si pone nei casi in cui l’espressione critica comporti necessariamente valutazioni negative circa le qualità del destinatario; dunque l’offesa esiste, ma è scriminata, perché formulata nell’esercizio di un diritto; laddove vengano meno invece i requisiti minimi dell’offesa stessa, non assume alcun rilievo l’esplorazione dei limiti del diritto di critica.

In tal senso la difesa del convenuto appare poco ‘centrata’ laddove sembra sovrapporre i due profili della critica politica e della natura offensiva delle espressioni usate, quasi che la presenza dell’una necessariamente escluda l’altra.

Sostenere che un ente sia completamente inutile, descriverlo come una semplice fabbrica di sterili polemiche, vantarsi di avere ristretto – nella propria qualità di Ministro l’afflusso di finanziamenti ad esso destinato per legge, indubbiamente costituisce un’affermazione foriera di discredito.

Tuttavia, in concreto, si ritiene che la condotta del convenuto sia effettivamente coperta dalla scriminante del diritto di critica.

Non vi è dubbio alcuno che nella percezione degli utenti del social, l’esternazione di (omissis) abbia assunto in contorni della manifestazione di un giudizio critico del tutto personale, e non di una rappresentazione obiettiva di fatti specifici.

Si ricorda che il diritto di critica, costituendo la rappresentazione di un punto di vista personale dell’autore, se non richiede che le osservazioni screditanti rivestano carattere obbiettivo, per assurgere a causa di giustificazione, postula però che la critica non sia formulata in modo gratuito e che non contenga espressioni inutilmente volgari, umilianti o non consone; il legittimo esercizio del diritto di critica, pur potendo contemplare (tanto più in ambito politico) toni aspri e manifestazioni di dissenso più ‘forti’ ed incisive di quelle in uso nella dialettica ordinaria, deve però restare improntato al canone della pertinenza, e non può tradursi in un attacco personale gratuito.

Ricorda in proposito la Cassazione penale che In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. (Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020 Ud. (dep. 05/06/2020 );

Dunque nel diritto di critica (specie se raffrontato al diritto di cronaca) il canone della verità assume un rilievo affievolito, e si restringe in certo senso al contenuto degli eventuali fatti o comportamenti specifici sui quali la critica è esercitata; laddove poi la critica sia più generale – come nel caso in esame – assume maggiore rilevanza il canone della pertinenza, da intendersi sia come precipitato dell’interesse pubblico alla diffusione di un determinato pensiero, sia come principio di razionalità delle argomentazioni utilizzate, che altrimenti trasmodano, appunto, in gratuito insulto.

Ebbene, il convenuto (omissis), reagendo ad una notizia diffusa via web dalla stessa associazione attrice (l’avere cioè Essa presentato un esposto per lamentare la cattiva gestione delle votazioni popolari durante il festival di Sanremo appena celebrato), ha a sua volta manifestato pubblicamente il proprio pensiero secondo cui Codacons si renderebbe protagonista di battaglie di assai scarsa rilevanza, per di più utilizzando in parte risorse finanziarie di provenienza pubblica.

Dunque una critica di ordine generale, formulata a partire da un fatto (l’episodio – Sanremo) di cui non è in discussione la storicità, così come non è in discussione la circostanza che la legge attribuisca alle associazioni a tutela dei consumatori una porzione delle risorse statali.

La questione può considerarsi di pubblico interesse sia in considerazione dell’occasione da cui è scaturita (una manifestazione canora estremamente popolare in Italia), sia delle figure coinvolte (una associazione di indubbia notorietà ed un uomo politico).

Il pensiero è espresso in toni sicuramente accesi, che possono risultare anche sgradevoli, ma che risultano comunque consoni al contesto comunicativo di un social network quale Twitter, la cui denominazione, tratta dall’inglese tweet, evoca, oltre al cinguettio degli uccelli, una forma di comunicazione per rapide sequenze; si tratta di un contenitore ove – anche nel caso in cui si disponesse di un apparato argomentativo articolato e complesso – non sarebbe possibile veicolare se non veloci suggestioni, ed ove pertanto può risultare indubbiamente più idoneo a destare l’attenzione dei lettori un linguaggio tagliente ed esplicito quale quello in concreto adottato dal convenuto.

In conclusione, la domanda deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore dichiarato in citazione.

PQM

il tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,

– rigetta la domanda;

– condanna la parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in ragione di E 4.151,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Così deciso in Roma, in data 27.12.2021

Depositata in cancelleria il 29/12/2021

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi