2. Con una prima articolazione il ricorrente deduce violazione di legge laddove, ai sensi del disposto di cui all’art. 170 c.p., comma 3, una volta dichiarata la estinzione del reato connesso, che rilevava altresì quale circostanza aggravante del reato di omicidio colposo, il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere conto dell’aggravamento della pena che tale circostanza avrebbe comportato.
Con una ulteriore articolazione si duole per la mancata revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida? a fronte di estinzione del reato di cui all’art. 187 C.d.S..
Deve pertanto trovare applicazione l’art. 170 c.p., comma 2, che esclude che l’estinzione del reato autonomo, che costituisce circostanza aggravante del reato complesso, si estenda anche al reato complesso.
2. La seconda doglianza appare cogliere nel segno. Invero la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del M., veniva giustificata dal disposto di cui all’art. 187 comma 1 bis C.d.S., atteso che il reato di omicidio colposo, seppure aggravato dalla inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale e dalla condizione di alterazione, all’epoca del fatto e prima della modifica della disciplina di cui all’art. 222 C.d.S., (con L. 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto la fattispecie incriminatrice di omicidio stradale), non prevedeva tale sanzione amministrativa accessoria.
2.1 Orbene per pacifica giurisprudenza del giudice di legittimità, una volta dichiarata la estinzione per prescrizione della ipotesi contravvenzionale cui viene agganciata la adozione della sanzione amministrativa accessoria relativa al titolo abilitativo alla guida, la competenza a disporre la misura amministrativa non è più l’autorità giudiziaria, bensì appartiene al prefetto in applicazione del principio desumibile dall’art. 224 C.d.S., comma 3, (sez.4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv.264752; sez.4, n. 39878 del 20/01/2012, Albanesi, Rv. 254958; n. 5049 del 11/11/2010, Beretta, Rv.249518).
2.2 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Bari per i provvedimenti di competenza. Il ricorso va rigettato per il resto rigettato.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2023
