Massima

In tema di guida in stato di alterazione per l’effetto di stupefacenti, l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 187 c. strad., non si estende al delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma 4, c.p., nel testo anteriore all’introduzione della fattispecie di omicidio stradale per effetto dell’art. 1, commi 1 e 2, l. 23 marzo 2016, n. 41, di cui costituisce circostanza aggravante.

Supporto alla lettura

OMICIDIO STRADALE

La legge n. 41, con la quale il reato di omicidio stradale (o pirateria stradale) è stato introdotto nell’ordinamento italiano, è stata promulgata il 2016 a seguito di iniziativa popolare risalente al 2010, che ha proposto l’istituzione di questa figura delittuosa, che comminerebbe pene intermedie tra l’omicidio volontario e quello colposo, con l’arresto in flagranza di reato e l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (c.d. “ergastolo della patente”).

L’art. 589-bis c.p. individua tale fattispecie di reato le cui caratteristiche fondamentali sono:

  • la morte di una persona dopo la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  • la non volontarietà dell’evento.

La sua regolamentazione prevede tre diverse ipotesi delittuose riconducibili all’omicidio stradale, ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori:

  • chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale (reclusione da 2 a 7 anni);
  • morte della persona causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni);
  • morte di una persona cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni).

E’ prevista anche una circostanza aggravante il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste dall’art. 589-bis c.p.. Tale aggravante si identifica con il caso in cui il veicolo a motore con il quale è compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sporvvisto di assiurazione obbligatoria, o con il caso in cui l’omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida, o che sia stata sospesa o revocata.

Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime. In tal caso la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (massimo 18 anni di reclsione).

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis), in relazione al reato di guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostante stupefacenti, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. Rideterminava pertanto la pena nei suoi confronti, in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla condizione di alterazione, in mesi dieci giorni venti di reclusione, confermando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Con una prima articolazione il ricorrente deduce violazione di legge laddove, ai sensi del disposto di cui all’art. 170 c.p., comma 3, una volta dichiarata la estinzione del reato connesso, che rilevava altresì quale circostanza aggravante del reato di omicidio colposo, il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere conto dell’aggravamento della pena che tale circostanza avrebbe comportato.

Con una ulteriore articolazione si duole per la mancata revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida? a fronte di estinzione del reato di cui all’art. 187 C.d.S..

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II primo motivo di ricorso è infondato atteso che nella specie non viene in considerazione il rapporto di connessione tra due reati, di cui uno (art. 187 C.d.S.), sarebbe presupposto dell’altro reato; invero la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti costituisce, ai sensi dell’art. 589 c.p., comma 4, nel testo anteriore alla novella che ha introdotto il reato di omicidio stradale (L. 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, comma 1 e 2), circostanza aggravante nell’ambito di un reato complesso, atteso che la guida in condizione di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti integra, di per sé, l’autonoma fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 187 C.d.S.

Deve pertanto trovare applicazione l’art. 170 c.p., comma 2, che esclude che l’estinzione del reato autonomo, che costituisce circostanza aggravante del reato complesso, si estenda anche al reato complesso.

2. La seconda doglianza appare cogliere nel segno. Invero la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del M., veniva giustificata dal disposto di cui all’art. 187 comma 1 bis C.d.S., atteso che il reato di omicidio colposo, seppure aggravato dalla inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale e dalla condizione di alterazione, all’epoca del fatto e prima della modifica della disciplina di cui all’art. 222 C.d.S., (con L. 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto la fattispecie incriminatrice di omicidio stradale), non prevedeva tale sanzione amministrativa accessoria.

2.1 Orbene per pacifica giurisprudenza del giudice di legittimità, una volta dichiarata la estinzione per prescrizione della ipotesi contravvenzionale cui viene agganciata la adozione della sanzione amministrativa accessoria relativa al titolo abilitativo alla guida, la competenza a disporre la misura amministrativa non è più l’autorità giudiziaria, bensì appartiene al prefetto in applicazione del principio desumibile dall’art. 224 C.d.S., comma 3, (sez.4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv.264752; sez.4, n. 39878 del 20/01/2012, Albanesi, Rv. 254958; n. 5049 del 11/11/2010, Beretta, Rv.249518).

2.2 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Bari per i provvedimenti di competenza. Il ricorso va rigettato per il resto rigettato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Bari per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 224 C.d.S. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 Febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2023

Allegati

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