(omissis)
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2018 la società (omissis) s.a.s. ha spiegato opposizione dinanzi a Questo Ufficio Giudicante avverso l’intimazione di pagamento n. (omissis), notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo pec in data 09/07/2018 per il mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, limitando l’impugnazione alle sole cartelle di pagamento ed avvisi di addebito di natura contributiva [1) cartelle n. (omissis); 2) n. (omissis); 3) n. (omissis); 4) n. (omissis); 5) n. (omissis); 6) n. (omissis); 7) avvisi di addebito (omissis); 8) n. (omissis); 9) n. (omissis); 10) n. (omissis); 11) n. (omissis) e 12 n. (omissis)].
La parte opponente ha eccepito che l’intimazione di pagamento era illegittima, in quanto le cartelle e gli avvisi di addebito erano stati già sospesi nell’ambito dei giudizi (specificatamente elencati in ricorso) pendenti dinanzi ai colleghi della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani; che la notifica dell’intimazione di pagamento era nulla, in quanto eseguita a mezzo pec; che, in ogni caso, la pretesa creditoria dell’Agenzia delle Entrate Riscossione era fondata su cartelle di pagamento e avvisi di addebito, mai notificati; che, inoltre, la pretesa creditoria era priva di motivazione; che non erano state indicate le modalità di presentazione del ricorso; che non erano stati allegati gli atti prodromici; che, dunque, doveva essere annullata perché illegittima.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha domandato il rigetto dell’opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con note depositate in data 16/06/2022 e 06/12/2022 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha documentato l’adesione da parte dell’opponente alla cd. Rottamazione ter per la cartella di pagamento n. (omissis)e la presenza di precedenti sentenze, che hanno definito giudizi già pendenti tra le stesse parti.
Con note depositate in data 16/06/2022 e 07/12/2022 la parte opponente ha prodotto precedenti sentenze, che hanno definito giudizi già pendenti tra le stesse parti.
L’opposizione è fondata nel merito per le ragioni di seguito enunciate, restando assorbita ogni questione attinente alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente. Invero, la parte opponente ha fornito la prova documentale che, al momento della notifica dell’intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione seguita a mezzo pec in data 09/07/2018, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito riguardanti crediti di natura previdenziale erano stati tutti sospesi con provvedimenti giudiziali (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opponente) in data anteriore, appunto, al 09/07/2018 ovverosia alla data di notifica dell’intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione.
In particolare, le cartelle n. (omissis), n. (omissis)e n. (omissis) e gli avvisi di addebito (omissis) e n. (omissis) sono stati sospesi nell’ambito del giudizio contrassegnato con il n.246/2018 R.G. con provvedimento del 05/07/2018; mentre la cartella n. (omissis) e gli avvisi di addebito (omissis), n. (omissis), n. (omissis) e n. (omissis) sono stati sospesi nell’ambito del giudizio contrassegnato con il n. (omissis)/2018 R.G. con provvedimento del 21/06/2018; infine, le cartelle n. (omissis), n. (omissis), n. (omissis) e gli avvisi di addebito (omissis), n. (omissis) e n. (omissis) sono stati sospesi nell’ambito del giudizio contrassegnato con il n. (omissis)/2017 R.G. con provvedimento del 12/12/2017 (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opponente).
Ne discende che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avrebbe dovuto astenersi dal notificare l’intimazione di pagamento in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito sopra specificati, in quanto la loro efficacia esecutiva era stata, appunto, già sospesa con precedenti provvedimenti giudiziali.
Né può sostenersi che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non avesse avuto conoscenza dei predetti provvedimenti in data anteriore alla notifica dell’atto di intimazione impugnato, in quanto essendo parte convenuta, aveva avuto la notifica degli stessi (si vedano le relate di notifica dei decreti adottati nell’ambito dei giudizi contrassegnati con i n.4396/2018 R.G. e n.8962/2017 R.G.) oppure aveva partecipato all’udienza, all’esito della quale era stato adottato il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva (giudizio contrassegnato con il n.246/2018 R.G.).
Pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione deve essere dichiarata l’illegittimità dell’atto di intimazione di pagamento opposto limitatamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito innanzi menzionati.
L’accoglimento del ricorso per tale eccezione rende superfluo l’esame degli altri motivi di opposizione.
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell’ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 52.000,00), tenuto conto della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria orale – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
– accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dell’atto di intimazione di pagamento opposto n. (omissis) limitatamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito specificati in motivazione;
– condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE a rifondere nei confronti della parte opponente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.291,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 19/09/2023