(omissis)
Ritenuto che:
a) per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, il trasferimento ex art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori, può essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato;
b) questi non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle particolari (ma non eccezionali) necessità della sede di attuale appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, sentenza 1° aprile 2016, n. 1317; sez. IV, ordinanza 26 maggio 2017, n. 2243, ove anche richiami alla giurisprudenza costante circa la natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo della situazione soggettiva protetta);
d) tuttavia, nella specie, l’Amministrazione sembra avere adempiuto a questo onere di motivazione rafforzata, descrivendo nel dettaglio le straordinarie esigenze di una metropoli come Milano nel momento attuale, specie con riguardo al contrasto al terrorismo;
e) non è decisiva la circostanza che l’originaria ricorrente non possieda specifiche qualificazioni professionali in materia, potendo il personale addetto essere adibito a qualunque impiego nell’ambito della Questura di assegnazione;
f) a ciò si aggiunge l’incontestata carenza di organici presso la Questura di Milano e la circostanza che la dipendente non ha domandato l’assegnazione provvisoria in una qualunque sede dell’Abruzzo (come ha disposto il T.a.r., ordinando il trasferimento in altra sede della Regione a scelta dell’Amministrazione), ma ha indicato specificamente ed esclusivamente la sede di Pescara;
e) l’appello cautelare appare dunque fondato e va accolto, con reiezione della domanda cautelare di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 4378/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)